Art. 17 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 - Compensi
Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attività di valutazione di cui all'articolo 16 è a carico dell'Oicr ed è commisurato all'impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico dell'esperto indipendente, avuto riguardo al numero, alla natura, e alla ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e all'eventuale esistenza di un mercato attivo. Il compenso non può essere meramente determinato in funzione del valore...
Fonte: vai alla fonte








