La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della riduzione dei compensi per le vacazioni successive alla prima nei compensi a tempo per gli ausiliari del giudice. L’articolo 4, secondo comma, della legge 319/1980 è stato ritenuto in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, perché la differenziazione tra la prima e le successive vacazioni genera una sproporzione ingiustificata nel riconoscimento economico del professionista.

Un sistema inadeguato e obsoleto

Secondo la Corte, questa riduzione tariffaria era manifestamente irragionevole, poiché imponeva compensi già esigui e insufficienti, senza alcun adeguamento periodico. Lo “scarto significativo” tra le vacazioni penalizzava i consulenti tecnici, compromettendo la qualità delle prestazioni professionali e, di conseguenza, l’efficacia del processo giudiziario.

L’urgenza di una riforma strutturale

L’abrogazione della norma, sebbene necessaria, non è sufficiente. È fondamentale un intervento del legislatore per ridefinire un sistema di compensi equo e adeguato, allineato alla complessità e all’importanza delle attività svolte dai CTU.

Occorre un adeguamento immediato del sistema tabellare, eliminando definitivamente ogni discriminazione tra vacazioni e stabilendo una retribuzione proporzionata al valore della prestazione, come già suggerito nella proposta inviata alla Commissione Ministeriale di Giustizia.

๐Ÿ“Œ Ora più che mai, serve un intervento tempestivo per una riforma strutturale che assicuri equità e sostenibilità al lavoro dei CTU.

๐Ÿ”— Scarica il comunicato stampa della Corte Costituzionale e la sentenza integrale allegati

Categorie:
CTU - CTP - Perito - Esperto