Il coacervo “ereditario” non esiste più mentre permane il coacervo “donativo”, escludendo però da quest’ultimo le donazioni stipulate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 e cioè nel periodo in cui l’imposta di successione (in quanto abrogata dalla legge 383/2001) è rimasta non vigente e per talune donazioni si è dovuto pagare l’imposta di registro e non più l’imposta di donazione.

È quanto l’agenzia delle Entrate attesta nella circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023, la quale consegue a una serie di decisioni della Cassazione (dalla 24940/2016 alla 17623/2022) difformi da quanto l’Agenzia stessa ha sempre sostenuto a partire dalla circolare 3/E del 22 gennaio 2008 e cioè da quando l’imposta di successione e donazione è stata reintrodotta nel nostro ordinamento tributario (ad opera del Dl 262/2006 e della relativa legge di conversione 286/2006). (... segue)

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Fonte: ilSole24ore del 09.10.2023

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Fisco & Agenzia Entrate