Il TAR Lazio ha depositato il 19 agosto 2026 la sentenza n. 14327/2026, sul ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Genova contro il Ministero della Giustizia e il MEF per il silenzio serbato su un'istanza di adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato presentata il 4 marzo 2025.
Il ricorso è stato accolto. I due Ministeri hanno 120 giorni dalla notifica per rispondere all'istanza oppure per adeguare direttamente gli onorari in base alla variazione dell'indice FOI fra agosto 1999 e agosto 2023. Se non provvedono subentra un commissario ad acta già nominato in dispositivo, il Direttore della Direzione centrale affari giuridici e legali dell'ISTAT, con 90 giorni ulteriori.
Le vacazioni successive alla prima dovranno essere rideterminate in misura non inferiore alla prima. Qui il TAR dà seguito alla sentenza n. 16/2025 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato illegittimo il criterio decrescente.
Sulla percentuale conviene leggere il dispositivo. Il 60,1% è la variazione indicata nel ricorso, che l'aveva peraltro chiesta in via alternativa. La sentenza recepisce il periodo di riferimento e non la percentuale, perché la motivazione riconosce all'amministrazione margini di apprezzamento sulla puntuale corrispondenza tra indici ISTAT e adeguamento degli onorari. Il numero sta circolando come se fosse acquisito. Non lo è.
Questo non significa che sia campato in aria. Nel maggio 2025 il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto aveva annunciato in un'intervista un incremento di circa il 61%. L'ordine di grandezza il Ministero lo ha già indicato pubblicamente. Quindici mesi dopo il decreto non c'è, ed è la ragione per cui è servita una sentenza.
C'è poi un passaggio che vale la lettura diretta. L'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che l'adeguamento non è una formula matematica ma un apprezzamento discrezionale di interessi. Il Collegio le dà ragione, e proprio per questo si dichiara competente. Poi, come rimedio all'inerzia, nomina l'ISTAT, che una formula matematica è l'unica cosa che può produrre.
Come il TAR arrivi a questo esito, come respinga l'eccezione di difetto di giurisdizione e perché il rito del silenzio sia esperibile anche contro l'inerzia nell'adozione di atti generali, sta nelle otto pagine della motivazione.
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